IL TRIBUNALE

    Letti gli atti del procedimento n. 386/2006 R.G. promosso da D.G.
B. nato a Palermo il ....., residente in Trapani via ........., parte
ammessa  in  via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato  come da deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di  Trapani  del  28 luglio 2005, elettivamente domiciliato in Alcamo
nella  via Florio n. 4 presso lo studio dell' avv. Vitalba Alessandra
che  lo  rappresenta  e  difende come da mandato in calce al ricorso,
ricorrente, non comparso.
    Con l'intervento del p.m., sciogliendo la riserva, ha pronunciato
la seguente ordinanza.
    Premesso  che  con  atto  del  28 febbraio 2006 il sig. D. G. B.,
parte  ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ha
proposto     ricorso     per    l'autorizzazione    al    trattamento
medico-chirurgico  per  l'adeguamento  dei caratteri sessuali a norma
dell'art. 3 legge 14 aprile 1982, n. 164.
        che  nel  corso  del  procedimento  e'  stata disposta c.t.u.
medico-legale  destinata  a  verificare l'idoneita' del ricorrente al
trattamento medico-chirurgico richiesto;
        che in data 20 ottobre 2006 il c.t.u., unitamente al deposito
dell'elaborato  tecnico,  ha  formulato  istanza  di liquidazione dei
compensi   chiedendo   che   gli  stessi  venissero  posti  a  carico
dell'erario;
        che  la  materia  del  patrocinio  spese  dello Stato e' oggi
disciplinata  dalla  Parte  III  del  d.P.R.  30 maggio  2002, n. 115
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia;
        che  nel  Titolo  IV del citato decreto, recante disposizioni
particolari  sul  patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,
amministrativo  contabile  e  tributario.  all'art. 131,  comma  3 si
dispone  che  gli  onorari  dovuti  al  consulente tecnico di parte e
all'ausiliario  del  magistrato  sono  prenotati a debito, a domanda,
anche  nel  caso  di  transazione  della lite, se non e' possibile la
ripetizione  dalla  parte  a  carico  della quale sono poste le spese
processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o
per revoca dell'ammissione (...);
    Ritenuto  che  la  norma  suddeta  ha  sostituito  la  previsione
dell'art. 11   n. 3)  r.d.  30 dicembre  1923,  n. 3282  laddove  era
previsto che i periti dovessero prestare la loro opera gratuitamente,
salva  la  ripetizione  a carico della parte condannata alle spese od
anche della stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, in quanto ne
risultasse cessato lo stato di poverta';
    Ritenuto  che  la  disposizione  vigente,  come sopra articolata,
ammette  che  la  prestazione del consulente tecnico di ufficio possa
ancora  oggi  non  essere  remunerata  nell'ipotesi  in  cui  risulti
preclusa  la  possibilita'  di recuperare l'onorario dal soccombente,
ove questi sia la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio;
        che  analogo  risvolto  si  prefigura  nel caso, non raro, di
consulenza   disposta   in  un  procedimento  rientrante  nella  c.d.
volontaria  giurisdizione, nell'ambito della quale non sempre risulta
individuabile  un soggetto portatore di un interesse confliggente con
quello del ricorrente e rispetto al quale pronunziare la soccombenza;
        che  peraltro  la  norma  -  letta  in combinato disposto con
l'art. 134  d.P.R. cit. - sembra delineare un complesso meccanismo di
recupero  dell'importo  liquidato a titolo di onorario, all'esito del
quale i detti importi vengono prenotati a debito;
    Ritenuto  che  la  disposizione,  cosi' come congegnata, preclude
all'ausiliario  del  giudice  di ottenere l'anticipazione del proprio
compenso   a   carico  dell'erario,  determinando  una  irragionevole
disparita'  di  trattamento rispetto ad altri operatori professionali
chiamati  a  spendere  la  propria  opera nell'ambito di procedimenti
giurisdizionali,  i  compensi  dei  quali,  in  caso di ammissione al
gratuito patrocinio, sono posti a carico dell'erario;
        che   tale   considerazione   riguarda,  in  particolare,  la
prestazione  del  difensore nei giudizi penali e civili, per il quale
e' prevista l'anticipazione a carico dell'erario (art. 107, lett. f e
art. 131,  comma  4  lett.  a), nonche' la prestazione richiesta agli
ausiliari del magistrato nel processo penale, per i quali e' previsto
che  gli  onorari spettanti vengano anticipati dall'erario (art. 107,
lett. d, d.P.R. cit.);
    Ritenuto  che  analogo trattamento e' stato da ultimo esteso alla
figura   del   curatore  fallimentare  giusta  sentenza  della  Corte
Costituzionale   (n.  174  del  28 aprile  2006)  che  ha  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 146,  comma  3,  d.P.R.
n. 115/2002 nella parte in cui non prevede che, in caso di fallimenti
privi  di  fondi,  sono anticipate dall'erario le spese e gli onorari
del curatore;
    Considerato  che,  nel  recente passato, la Corte costituzionale,
chiamata  a  pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale dell'art.
11, numeri 3 e 4, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli
art. 3   e   24   della   Costituzione,  ha  dchiarato  la  manifesta
inammissibilita' della questione sotto il profilo, tra l'altro, della
non   equiparabilita'  dei  presupposti  giuridici  della  disciplina
impugnata  a  quelli  dettati  per  il patrocinio a spese dello Stato
previsto  dalla normativa per le controversie individuali di lavoro e
di  previdenza  obbligatoria (art. 14, comma 2, legge 11 agosto 1973,
n. 533)  alla  luce  del  fatto  che  le  due  normative - quella sul
gratuito  patrocinio dei poveri e quella sul patrocinio a spese dello
Stato  -  pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall'art. 24,
terzo  comma,  della  Costituzione,  danno  luogo  a sistemi fra loro
diversi  non  solo  per  presupposti,  procedimento  ed  effetti  dei
provvedimenti   di   ammissione,  ma  anche  per  la  concezione  che
rispettivamente  le  ispira: la prima e' improntata alla solidarieta'
tra  persone,  e  grava  di oneri presumibilmente sporadici, soggetti
iscritti  in  speciali albi e che proprio dall'iscrizione traggono di
norma anche opportunita' professionali remunerate; la seconda rimanda
ad un'idea della solidarieta' che postula l'intervento ed il sostegno
finanziario  dello  Stato  (cosi' Corte costituzionale 25 luglio 2000
n. 355);
    Ritenuto  che  le  ragioni  addotte nella citata pronunzia devono
essere  rivisitate  alla  luce  del  mutato  quadro  normativo ove si
realizza  una  generalizzata applicazione del regime del patrocinio a
spese dello Stato, tale da configurare un sistema nel quale l'accesso
dei non abbienti al servizio giustizia risulta essere tendenzialmente
garantito per il termine dell'intervento finanziario dello Stato;
        che  alla luce delle evidenziate coordinate interpretative va
doverosamente  proposta  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
        che  la questione oltre che non manifestamente infondata deve
ritenersi altresi' rilevante nel caso di specie, stante la necessita'
di  provvedere  in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso
del c.t.u. nominato,